Nei casi di pensioni e di quote di pensioni a carico degli Enti di cui all'articolo -3 della legge 19 agosto 1948, n. 1186, quando il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, gli Enti medesimi sono autorizzati a concedere, ad esclusivo loro carico, sulle dette pensioni o quote di pensioni miglioramenti analoghi a, quelli previsti dalla presente legge.

Testo vigente dal 22 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-11-21;914~art19 · fonte del testo