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[1]Per il personale di gruppo C dell'ordinamento gerarchico, agli stipendi fissati con la tabella n. 1 dell'Allegato I alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, sono sostituiti quelli di cui all'annessa tabella A.
[2]Sono analogamente sostituiti dagli stipendi di cui all'annessa tabella B quelli stabiliti con l'allegato VI alla citata legge n. 591 per il personale degli Uffici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato classificato in gruppo C.
[3]Per detti personali l'aumento stabilito dal precedente articolo 1 si applica sulle misure degli stipendi indicate nello annesse tabelle A e B e sugli importi dei supplementi di servizio attivo fissati dalle tabelle annesse alla stessa legge n. 591.
Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
