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[1]Per il personale di gruppo C dell'ordinamento gerarchico, agli stipendi fissati con la tabella n. 1 dell'Allegato I alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, sono sostituiti quelli di cui all'annessa tabella A.

[2]Sono analogamente sostituiti dagli stipendi di cui all'annessa tabella B quelli stabiliti con l'allegato VI alla citata legge n. 591 per il personale degli Uffici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato classificato in gruppo C.

[3]Per detti personali l'aumento stabilito dal precedente articolo 1 si applica sulle misure degli stipendi indicate nello annesse tabelle A e B e sugli importi dei supplementi di servizio attivo fissati dalle tabelle annesse alla stessa legge n. 591.

Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-04-16;237~art2 · fonte del testo