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[1]Gli aumenti derivanti dalla prima applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni personali in godimento al 31 marzo 1940-XVIII.
[2]L'importo dell'assegno previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e quello dell'assegno stabilito dal secondo comma dell'art. 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, saranno riliquidati, con effetto dal 1° aprile 1940-XVIII, in base alle nuove misure delle competenze previste dai citati articoli.
[3]Salvo il disposto del successivo art. 4, gli aumenti medesimi non hanno effetto sulle indennita' e competenze previste dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, ancorche' dette indennita' e competenza siano ragguagliate o graduate secondo gli stipendi e gli assegni considerati nei precedenti articoli 1 e 2.
Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
