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Nel caso di missioni espletate nel Regno ed in quello di missioni dal Regno in Colonia, o nell'interno delle Colonie, ovvero nelle Isole italiane dell'Egeo, cessa di essere operativa, sulla misura delle indennita' giornaliere di soggiorno, la riduzione del 12 per cento stabilita con l'art. 6 del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-16;237~art4 · fonte del testo