Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1968 al 16 dicembre 2010. 87 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dal 1 gennaio 1967 i limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali stabiliti dalla legge 28 febbraio 1963, n. 306, sono elevati del 30 per cento. Su tali nuovi limiti e' calcolata la percentuale dello assegno per spese di culto di cui agli articoli 24 e 30 del testo unico sulle congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 32 del citato testo unico 29 gennaio 1931, n. 227.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;351~art1 · fonte del testo