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A decorrere dal 1 gennaio 1967 i limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali stabiliti dalla legge 28 febbraio 1963, n. 306, sono elevati del 30 per cento. Su tali nuovi limiti e' calcolata la percentuale dello assegno per spese di culto di cui agli articoli 24 e 30 del testo unico sulle congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 32 del citato testo unico 29 gennaio 1931, n. 227.

Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;351~art1 · fonte del testo