A decorrere dal 1 gennaio 1963 i limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economici spirituali stabiliti dalla legge 5 dicembre 1959, n. 1078, sono elevati del 30 per cento. Su tali nuovi limiti e' calcolata la percentuale dell'assegno per spese di culto di cui gli articoli 24 e 30 del testo unico sulle congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 277.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-28;306~art1 · fonte su Normattiva