I miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 3 e 4 ed il trattamento previsto dall'art. 15 della presente legge non danno luogo al riassorbimento degli assegni personali, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dall'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870.
Testo vigente dal 5 giugno 1959
