I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli e dagli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, non danno luogo al riassorbimento degli assegni personali, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dall'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870.
Testo vigente dal 22 marzo 1960
