L'aumento di L. 60.000 annue degli stipendi, paghe e retribuzioni, stabilito dall'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e' elevato, per le cessazioni dal servizio successive al 30 giugno 1949, a L. 66.000 annue.
Testo vigente dal 14 maggio 1951
