L'aumento del 20 per cento degli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari previsto, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, dall'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, viene applicato limitatamente alle prime lire 250.000 annue lorde o frazioni di esse. Resta fermo l'aumento nella misura fissa di lire 66.000 annue ai sensi del suddetto art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, modificato dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 307.

Testo vigente dal 12 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-08;212~art20 · fonte del testo