Per i personali civili e militari dello Stato cessati dal servizio successivamente al 30 giugno 1949, l'importo di L. 60.000 stabilito dagli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, sul quale si applica la prima aliquota per la liquidazione della pensione per anzianita' di servizio, e' elevato a lire 66.000. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio successivamente alla predetta data del 30 giugno 1949, l'importo di L. 50.000 stabilito dal primo e secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, sul quale si applica la prima aliquota per la liquidazione della pensione per anzianita' di servizio, e' elevato a L. 55.000.

Testo vigente dal 14 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;307~art3 · fonte del testo