Nel caso di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed Ente locale, il nuovo trattamento risultante in applicazione degli articoli dal 5 al 13 e' ripartito per quote proporzionali a quelle che risultano attribuite al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.
Testo vigente dal 21 dicembre 1959
