Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa sanitari ed enti locali, i nuovi importi annui lordi determinati in applicazione degli articoli 16, 17 e 18, sono ripartiti per quote proporzionali a quelle che risultavano attribuite prima della data da cui ha effetto la presente legge.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;87~art19 · fonte del testo