A favore del titolare di pensione riliquidata in applicazione dei precedenti articoli, spetta, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, la rendita vitalizia costante nella nuova misura prevista, per il corrispondente caso o condizione di eta', dall'art. 3. Il nuovo trattamento costituito dalla pensione riliquidata e dalla rendita vitalizia costante assorbe gli emolumenti eventualmente goduti al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge nelle forme di assegno supplementare di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, e di assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 21 dicembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-12-05;1077~art13 · fonte del testo