Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, la retribuzione pensionabile annua costante determinata nel modo previsto dall'articolo stesso, nei casi contemplati dalla tabella I unita alla presente legge, deve essere maggiorata secondo le norme annesse alla tabella medesima. Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge rimangono abrogate le norme contenute nell'art. 20 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Rimane ferma, la valutazione dei servizi simultanei che abbiano avuto termine nel periodo dal 1 gennaio 1954 al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge, con una maggiorazione della pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 della citata legge 11 aprile 1955, n. 379.

Testo vigente dal 21 dicembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-12-05;1077~art2 · fonte del testo