Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, all'intero servizio utile che ha dato luogo alla pensione, considerato, in ogni caso, in anni interi ed entro il limite massimo di anni cinquanta, e' attribuita la retribuzione annua pensionabile costante risultante dalla applicazione delle norme annesse alla tabella II unita alla presente legge, prendendo per base le retribuzioni annue contributive, ovvero, per il periodo anteriore al 1 gennaio 1954, gli stipendi o salari pensionabili, riferiti alle date di cessazione, del 1 gennaio dell'anno di cessazione e del 1 gennaio dell'anno precedente la cessazione. Nel caso di temporanea assenza dal servizio ad una o a due delle date predette, si prendono per base solo le retribuzioni o la retribuzione riferita alle due o all'unica data rimanenti. Nel caso di temporanea assenza dal servizio a tutte le tre date predette, si prende per base la retribuzione riferita alla data di presenza in servizio immediatamente anteriore.

Testo vigente dal 21 dicembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-12-05;1077~art6 · fonte del testo