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[1]Le disposizioni dell'art. 2 della presente legge non saranno applicate ai sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi che, alla data della sua entrata in vigore, gia' fossero stati dichiarati idonei e compresi nel quadro di avanzamento a scelta al grado di sottotenente macchinista del Corpo del Genio Navale, o a quello di sottotenente del Corpo Reale Equipaggi.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Racconigi, addi' 15 luglio 1906.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]C. Mirabello. A. Majorana.

[6]Visto, Il guardasigilli: Gallo.

Testo in vigore dal 21 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;345~art6 · fonte del testo