Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 93 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: All'art. 3 della legge 6 marzo 1898, n. 59, e' aggiunto il seguente capoverso:
tolto: «La permanenza massima nel grado di nocchiere di 2ª classe e gradi corrispondenti e nella 1ª classe dei secondi macchinisti e' di sei anni, trascorsi i quali, i detti sottufficiali, purche' idonei, saranno promossi al grado rispettivamente superiore.
tolto: I secondi macchinisti di 2ª classe, dopo tre anni di tirocinio, se riconosciuti idonei, saranno classificati secondi macchinisti di 1ª classe.
tolto: La promozione al grado di nocchiere di 2ª classe e gradi corrispondenti, quello di macchinista escluso, avra' luogo a scelta».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-07-15;345~art1 · fonte del testo