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Agli assicurati contro la tubercolosi e loro familiari a carico, assistiti con ricovero in luogo di cura per almeno 60 giorni e dimessi per guarigione o stabilizzazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che alla suddetta data fruiscano dell'indennita' post-sanatoriale, spetta, a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui allo articolo 2 della presente legge e per un periodo di due anni, un assegno di cura o di sostentamento nella misura di lire 240.000 annue pagabile in rate mensili posticipate. Tale assegno e' concesso agli assicurati ed ai loro familiari a carico la cui capacita' di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta di almeno due terzi per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. L'assegno e' rinnovabile per altri due anni perdurando la predetta riduzione. Ai familiari a carico di eta' inferiore agli anni 15 l'assegno e' concesso qualora siano accertate minorazioni che rendano necessario un ulteriore trattamento a titolo di cura o di sostentamento. Qualora nel corso di godimento dell'assegno il minore compia il quindicesimo anno di eta', ai fini del rinnovo biennale della concessione dell'assegno medesimo si applica il criterio di cui ai comma precedente. L'assegno non e' cumulabile con la normale retribuzione continuativa ed a tempo pieno ne' con i trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. La domanda di cui al primo comma deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro 60 giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale previsto dall'articolo 2 della presente legge. L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale di cui all'articolo 2. L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento previsto dal secondo comma del presente articolo e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le procedure in atto per l'accertamento dell'invalidita' pensionabile. Per tale accertamento l'istituto nazionale della previdenza sociale puo' servirsi dei propri istituti di cura o dei dispensari dipendenti dai consorzi provinciali. Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione dell'assegno di cura o di sostentamento di cui ai commi precedenti, e' ammesso il ricorso in via amministrativa da parte degli assicurati nei termini e nei modi previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni. Le stesse norme si applicano per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1971 al 13 settembre 1975
