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((Per provvedere mensilmente al pagamento degli assegni previsti dalla presente legge il Ministro per la sanita' dispone, sulla base delle occorrenze, aperture di credito a favore dei medici provinciali di importo non superiore a lire 100 milioni. Tale limite puo' essere ulteriormente elevato - qualora necessario - a lire 150 milioni per il pagamento dell'assegno giornaliero e dell'assegno speciale dovuti nel mese di dicembre di ciascun anno. Sulle aperture di credito di cui al comma precedente non possono essere consentiti prelevamenti in contanti. I medici provinciali trasmettono mensilmente, non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello al quale le spese si riferiscono, ai sensi dello articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito alle competenti ragionerie provinciali dello Stato, le quali ne effettuano il riscontro amministrativo-contabile e successivamente li inoltrano alla competente delegazione regionale della Corte di conti per la revisione definitiva)).
Testo in vigore dal 24 aprile 1969 al 22 dicembre 2008
