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((Per provvedere mensilmente al pagamento degli assegni previsti dalla presente legge il Ministro per la sanita' dispone, sulla base delle occorrenze, aperture di credito a favore dei medici provinciali di importo non superiore a lire 100 milioni. Tale limite puo' essere ulteriormente elevato - qualora necessario - a lire 150 milioni per il pagamento dell'assegno giornaliero e dell'assegno speciale dovuti nel mese di dicembre di ciascun anno. Sulle aperture di credito di cui al comma precedente non possono essere consentiti prelevamenti in contanti. I medici provinciali trasmettono mensilmente, non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello al quale le spese si riferiscono, ai sensi dello articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito alle competenti ragionerie provinciali dello Stato, le quali ne effettuano il riscontro amministrativo-contabile e successivamente li inoltrano alla competente delegazione regionale della Corte di conti per la revisione definitiva)).

Testo in vigore dal 24 aprile 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 1969

Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1967 al 24 aprile 1969. 21 parole tolte, 151 parole aggiunte.

tolto: I pagamenti relativi alle prestazioni periodiche previsteaggiunto: Per provvedere mensilmente al pagamento degli assegni previsti dalla presente legge tolto: devono essere effettuati quindicinalmente in corrispondenza dei giorni 1 e 16 di ogni mese aggiunto: il Ministro per la sanita' dispone, sulla base delle occorrenze, aperture di credito a favore dei medici provinciali di importo non superiore a lire 100 milioni. Tale limite puo' essere ulteriormente elevato - qualora necessario - a lire 150 milioni per il pagamento dell'assegno giornaliero e dell'assegno speciale dovuti nel mese di dicembre di ciascun anno. Sulle aperture di credito di cui al comma precedente non possono essere consentiti prelevamenti in contanti. I medici provinciali trasmettono mensilmente, non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello al quale le spese si riferiscono, ai sensi dello articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito alle competenti ragionerie provinciali dello Stato, le quali ne effettuano il riscontro amministrativo-contabile e successivamente li inoltrano alla competente delegazione regionale della Corte di conti per la revisione definitiva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-01-11;1~art7 · fonte del testo