Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 125 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salva restando la disposizione dell'art. 9 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536, le rendite di debito pubblico sono iscritte al portatore o a persona determinata e sono rappresentate rispettivamente da titoli al portatore e da titoli nominativi. I titoli al portatore consistono in cartelle munite di una serie di cedole per il pagamento degli interessi in rate semestrali. I titoli nominativi consistono in certificati delle iscrizioni di rendita, muniti di una serie di tagliandi di ricevuta o di un foglio di compartimenti, per il pagamento degli interessi in rate semestrali. I titoli misti attualmente in circolazione saranno tramutati in nominativi in sede di rinnovazione per esaurimento delle cedole ad essi unite. E' abrogato l'art. 11 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-18;241~art1 · fonte del testo