Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 74 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini del pagamento degli interessi, sui titoli di debito pubblico, l'importo della rendita annua e' arrotondato alle cinque lire, per eccesso o per difetto, quando rechi una frazione di tale cifra rispettivamente superiore o non superiore a lire due e centesimi cinquanta. Quando l'importo cosi' arrotondato risulti multiplo di dieci, e' ripartito in due rate semestrali uguali; in caso contrario, la rata pagabile nel primo semestre dell'anno sara' di cinque lire maggiore dell'altra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-18;241~art13 · fonte del testo