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In occasione di operazioni di rinnovazione di titoli nominativi, le indicazioni del luogo e della data di nascita delle persone, per gli effetti della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, vengono fornite nella domanda, dall'esibitore, prescindendosi da qualsiasi documentazione al riguardo.
Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
