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Nel Gran Libro del debito pubblico non sono ammesse iscrizioni d'importo inferiore a lire cinquemila di capitale nominale. Il capitale nominale del taglio minimo dei titoli al portatore dei prestiti pubblici vigenti viene fissato in lire cinquemila. I titoli nominativi possono essere del capitale nominale di lire cinquemila e di multipli di tale somma, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti.

Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;241~art2 · fonte del testo