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Il pagamento delle rate di interessi sugli assegni provvisori, o dichiarati o considerati tali, rimane sospeso fino a quando non sia eseguita la riunione di due o piu' di essi, in modo da formare titoli di debito pubblico di capitale nominale pari a lire cinquemila o multiplo di tale cifra, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti.
Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
