Per il 1953, il contributo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, e' fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54.
Testo vigente dal 6 aprile 1954
Per il 1953, il contributo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, e' fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54.
Testo vigente dal 6 aprile 1954
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1954-03-27;67~artunico · fonte del testo