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In tempo di guerra o di mobilitazione, totale o parziale, la misura dell'ammenda stabilita nel precedente art. 1 puo' essere aumentata fino a L. 240.000.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1565~art2 · fonte del testo