Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Art. 12 — Etichettatura e informazione del consumatore

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I prodotti contenenti le sostanze lesive immessi sul mercato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: "Contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico. Prodotto cauzionato da riconsegnare al rivenditore o ai centri di raccolta". La scritta e' riportata sul prodotto, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione ed uso di prodotti destinati al pubblico. Sulla etichetta, o con marcatura apposita, devono essere inoltre indicate le informazioni relative all'identita' del produttore o dell'importatore, nonche' alla data di fabbricazione. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere riportate:

  • a)nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari dei prodotti o dei beni che contengono le sostanze lesive;
  • b)nei messaggi pubblicitari, diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti o di beni che contengono le sostanze lesive. Le imprese produttrici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco analitico dei modelli di prodotti o di beni che contengono le sostanze lesive. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle organizzazioni di categoria interessate, promuove una campagna informativa nei confronti degli esercenti dei punti di vendita e dei distributori dei prodotti che contengono le sostanze lesive, rivolta in modo particolare alla raccolta differenziata e al conferimento ai centri autorizzati. E fatto obbligo agli esercenti dei punti di vendita dei prodotti o dei beni che contengono le sostanze lesive di informare correttamente gli acquirenti in ordine:
  • a)alla presenza di dette sostanze nel prodotto o nel bene;
  • b)agli obblighi relativi al conferimento e allo smaltimento del prodotto o del bene;
  • c)alle eventuali agevolazioni relative a prodotti o beni equipollenti.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1993 al 25 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1993-12-28;549~art12 · fonte su Normattiva