Dopo l'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 47-sexies (Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo). - 1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non piu' di dodici ore, puo' essere proposta per la revoca della misura. 2. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata e' punita ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed e' applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. 3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 7".

Testo vigente dal 8 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-08;40~art4 · fonte su Normattiva