Dopo l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: "Art. 21-bis (Assistenza all'esterno dei figli minori). - 1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di eta' non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21. 2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili. 3. La misura dell'assistenza all'esterno puo' essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre e' deceduta o impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al padre".

Testo vigente dal 8 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-08;40~art5 · fonte su Normattiva