Misure contro la tratta di persone

Art. 16 — Disposizioni transitorie

La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 6 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato e' stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 non si applicano ai procedimenti di prevenzione gia' pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 23 agosto 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-11;228~art16 · fonte su Normattiva