Art. 15 — Norme di coordinamento
All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: ", nonche' dagli articoli 600, 601 e 602,". All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto e' commesso in danno di minore,". All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonche' dagli articoli 600, 601 e 602,". All'articolo 600-sexies del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti". L'articolo 600-septies del codice penale e' sostituito dal seguente: "ART. 600-septies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non e' possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso e' disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita' risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche' la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive". Al primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale, dopo le parole: "dagli articoli" e' inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,". All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-bis, dopo le parole: "agli articoli" e' inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,". All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, dopo le parole: "dagli articoli" e' inserita la seguente "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,". All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-bis, dopo le parole: "dagli articoli" e' inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,". All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma 4-ter, dopo le parole: "agli articoli" e' inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".
Testo vigente dal 23 agosto 2003
