Art. 8 — Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172
All'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172, al comma 1, dopo le parole: "agli articoli" sono inserite le seguenti: "600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602," e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75". Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenne, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.
Testo vigente dal 23 agosto 2003
