Misure contro la tratta di persone

Art. 9 — Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni

In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonche' dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 23 agosto 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-11;228~art9 · fonte su Normattiva