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Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e' punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresi' l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.

Testo in vigore dal 28 aprile 2001 al 6 aprile 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-04-04;154~art6 · fonte su Normattiva