Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 19 — Disposizioni per il servizio antincendi aeroportuali dello scalo di Lampedusa

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Nella prima applicazione della presente legge, al fine di sopperire alle esigenze derivanti dalla necessita' di assicurare il servizio antincendi aeroportuale presso lo scalo di Lampedusa, ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, si procede nell'ambito della dotazione organica portata in aumento con la presente legge, all'assunzione di 50 unita' mediante concorso per colloquio e prova pratica tecnico-attitudinale riservato ai vigili volontari residenti nell'isola da almeno tre anni e che alla data del 31 dicembre 1986 abbiano prestato servizio discontinuo presso il locale distaccamento aeroportuale e non abbiano superato il 35› anno di eta'. La effettiva prestazione di servizio e' attestata del competente comandante provinciale dei vigli del fuoco. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 18, la graduatoria ha validita' di un anno a decorrere dalla data di approvazione. Il personale nominato e' assegnato alla sede di Lampedusa e non puo' da questa essere trasferito prima di avervi prestato effettivo servizio per un periodo minimo di dieci anni.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1988 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-12-05;521~art19 · fonte su Normattiva