Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 27 — Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio

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Per il quinquennio 1989-1993 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi per l'attuazione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di un programma straordinario di interventi per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole e infrastrutture, nonche' per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di quelle gia' esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il programma prevede una riserva del 10 per cento delle disponibilita' per imprevisti ed aumenti di costo. Le quote non utilizzate sono impegnate per completamenti e integrazioni del programma stesso. Il programma e' approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 e' autorizzata per il triennio 1989-1991 la spesa complessiva di lire 11.600 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1989, di lire 11.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 200 milioni per l'anno 1991.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1988 al 20 aprile 2006

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