Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1988 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

Gli interventi previsti dal presente capo possono essere realizzati:

  • a)utilizzando aree ed immobili disponibili dello Stato o degli enti locali;
  • b)in aree destinate a servizi comprese in piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, da acquisire a termini di legge;
  • c)in altre aree di proprieta' dei privati, da acquisire mediante trattativa diretta, con il parere di congruita' fornito dagli uffici tecnici erariali;
  • d)acquistando immobili gia' realizzati, previo parere fornito per la stima degli uffici tecnici erariali. E' fatto salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e della legge 17 febbraio 1987, n. 80. Il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni di spesa sino alla competenza del 50 per cento dell'importo di competenza di ciascun esercizio al fine di acquisire edifici rispondenti alle caratteristiche tipologiche e di consistenza necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative indicate dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi. Gli atti di trasferimento di immobili, alla cui acquisizione si provvede a trattativa privata, non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1988 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-12-05;521~art29 · fonte del testo