Corte costituzionale

10 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 322/1995

    Altra decisione
    13 luglio 1995

    Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma - sezione distaccata di Frascati. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995. Il Presidente: CAIANIELLO Il redattore: CHIEPPA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

    Art. 3 cost. · Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 1 ((Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 · Art. 31 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

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  • Sentenza n. 148/1994

    Questione infondata
    21 aprile 1994

    Gli artt. 20, primo comma, lett. c) e 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non prevedono, per la lottizzazione abusiva negoziale - a differenza di quanto stabilito per la esecuzione di opere senza concessione di cui alla lett. b) dell'art. 20 - che il rilascio di successiva autorizzazione, nella constatata conformità della lottizzazione alle prescrizioni di legge e agli strumenti urbanistici, estingua il relativo reato contravvenzionale, non si pongono in contrasto con il principio di eguaglianza. Non è dato disconoscere, infatti, che la lottizzazione abusiva sia una forma di intervento sul territorio ben più incisiva, per ampiezza e vastità, di quanto non sia la costruzione realizzata in difformità o in assenza di concessione, con compromissione molto più grave, nel primo caso, della programmazione edificatoria, sicché si comprende che il legislatore, il quale - come più volte affermato dalla Corte - gode di ampia discrezionalità nello stabilire comportamenti costituenti reato e nel fissare le rispettive sanzioni, abbia voluto riservare alle due fattispecie un diverso trattamento anche in ordine alle cause di estinzione del reato. Va peraltro considerato che per attuare, a tali effetti, una loro equiparazione - come prospettato dal giudice 'a quò - dato che il rilascio della concessione in sanatoria per la costruzione abusiva opera nell'ambito di uno schema procedimentale delineato, nell'art. 13 della stessa legge n. 47 del 1985, con previsione di interventi, adempimenti e termini specificamente modellati su di essa, e del quale quindi è impossibile una mera trasposizione all'ipotesi della lottizzazione abusiva - occorrerebbero soluzioni normative implicanti scelte di modi, condizioni e termini che non spetta alla Corte stabilire. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 20, primo comma, lett. c), e 22, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47). red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

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  • Ordinanza n. 20/1993

    Questione inammissibile
    29 gennaio 1993

    Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 81, 349, secondo comma, del codice penale e dell'art. 20 lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante: "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, da…

    Art. 81 c.p. · Art. 349 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 444 c.p.p.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (37)

Se ne mostrano 16 su 37, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art20 · fonte su Normattiva