Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 23 — Commissioni giudicatrici degli esami di maturità. Semplificazione delle procedure di pagamento del personale della scuola. Università

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Al comma 5 dell'articolo 198 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Dall'anno scolastico 1994-95 e fino all'entrata in vigore della riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado e degli esami di maturita', i membri delle commissioni giudicatrici, con esclusione del membro interno, sono scelti tra il personale docente di altre scuole o istituti statali ubicati nella provincia di cui fa parte il comune sede di esame e tra il personale docente che abbia l'abituale dimora nella medesima provincia e, per le specifiche discipline per le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito provinciale, tra il personale proveniente da provincia limitrofa e, in subordine, da altra provincia della stessa regione o, ulteriormente in subordine, di altra regione. Delle commissioni giudicatrici non possono comunque far parte i docenti appartenenti alla stessa scuola sede di esame, ad eccezione del membro interno ". Con decorrenza dall'anno scolastico 1994-1995, i compensi forfettari per gli esami di maturita' sono stabiliti entro il limite di spesa complessiva di lire 116 miliardi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I compensi sono onnicomprensivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni. La misura dei compensi e' differenziata per i presidenti delle commissioni, per i componenti e per i membri interni e tiene conto delle rispettive provenienze. Agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza e' attribuito il compenso stabilito per i presidenti provenienti dalla stessa provincia del comune sede di esame. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, ad eccezione di quelle relative al concorso magistrale per titoli ed esami indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1990, gia' prorogate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dal decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Sono ammessi a concorso i posti per i quali le graduatorie risultano esaurite. A decorrere dal 1 settembre 1995, il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni e degli altri assegni fissi agli insegnanti elementari di ruolo e al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo in servizio negli istituti tecnici, professionali e d'arte e' disposto dalle Direzioni provinciali del tesoro a mezzo di ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. Tutti i provvedimenti riguardanti il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario aventi effetto sul trattamento economico, ivi compresi quelli concernenti il riconoscimento di servizi e la ricostruzione e progressione di carriera, nonche' i provvedimenti di accettazione di dimissioni volontarie ovvero di collocamento a riposo per anzianita' di servizio e per limiti di eta' del medesimo personale, sono devoluti alla competenza dei capi di istituto, sentiti i coordinatori amministrativi, in aggiunta a quelle gia' ad essi attribuite. Con regolamento ministeriale, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno individuati i singoli provvedimenti che, per effetto della presente disposizione, sono di competenza del capo di istituto. Gli analoghi provvedimenti riguardanti il personale direttivo della scuola restano di competenza dei provveditori agli studi. Il predetto decentramento degli atti di stato giuridico ed economico non puo' comportare comunque incrementi delle dotazioni organiche del personale amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della pubblica istruzione, determina la data mensile di pagamento degli stipendi al personale di cui al comma 4. Entro il 31 ottobre 1995 sono versate in entrata al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilita' speciali scolastiche e sui conti correnti postali e bancari con provenienza dai capitoli 1498, 1499, 1500, nonche' le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici, professionali e d'arte con provenienza dai capitoli 1042, 1043, 1044, 2400, 2401 e 2602. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le pro- cedure di erogazione delle spese diverse da quelle di cui al comma 4. Le predette procedure dovranno essere improntate a criteri di semplificazione e snellimento con particolare riguardo all'utilizzo dei sistemi informatici. Per le eventuali gestioni di fondi mediante aperture di credito, il regolamento di cui al comma 8 del presente articolo puo' prevedere l'applicazione dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. Al fine di consentire l'acquisizione delle competenze professionali necessarie per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, per gli anni scolastici 1995-96, 1996-97 e 1997-98 una quota delle dotazioni organiche provinciali per la scuola elementare puo' essere utilizzata per la formazione dei docenti da destinare a tale insegnamento. La destinazione dei docenti alle attivita' indicate nel comma 10 non deve comunque determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. I criteri per la determinazione annuale dei contingenti provinciali di personale di cui al comma 10, i limiti per la concessione dei periodi di esonero dal servizio, nonche' le modalita' per l'attuazione delle relative iniziative sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. L'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, va interpretato nel senso che i benefici ivi previsti sono destinati esclusivamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1994 al 1 gennaio 1997

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urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art23 · fonte su Normattiva