Nell'ambito di un processo di aggregazione e qualificazione del sistema di imprese che operano nel settore delle costruzioni e trasformazioni navali, e' consentito alle imprese titolari di contratti fruenti dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, affidare ad imprese, anche non iscritte all'albo delle imprese di costruzione navale, di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, dotate di risorse finanziarie, attrezzature e personale idonei per effettuare direttamente le lavorazioni, la realizzazione di parti di scafo, fino ad un massimo del 25 per cento del peso complessivo dello stesso. Qualora l'appalto sia affidato ad imprese con sedi fuori dal territorio dell'Unione europea, le parti di scafo cosi' realizzate non sono considerate ai fini dell'ammissibilita' ai contributi di cui alle menzionate norme, anche agli effetti dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 564 del 1993. Le forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese di costruzione navale di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 261, si intendono comprensive anche delle collaborazioni con imprese di costruzione navale di Paesi dell'Unione europea per la realizzazione di commesse acquisite espressamente in dette forme di collaborazione. In tali ipotesi il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, e' accordato solo in relazione alle parti della commessa realizzate in Italia. Resta ferma ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, l'esclusione del riconoscimento di nuova capacita' produttiva assistibile, conseguente alla creazione di nuove strutture produttive, nonche' della possibilita' di procedere all'iscrizione di nuove imprese all'albo dei costruttori navali. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261, iscritte alla data del 31 dicembre 1997 all'Albo speciale delle imprese di riparazione navale possono ottenere l'estensione dell'iscrizione stessa anche all'Albo speciale delle imprese di costruzione navale, sempreche' esse siano in possesso dei prescritti requisiti per conseguire detta iscrizione. Il possesso del requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), della legge 14 giugno 1989, n. 234, e' richiesto solo per le imprese di costruzione navale. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale, per i quali venga richiesto il contributo di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, che affidano parte delle lavorazioni in appalto sono tenute a comunicare alle competenti direzioni provinciali del lavoro ed agli istituti previdenziali, nonche' alle associazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti, entro sessanta giorni dall'affidamento in appalto delle lavorazioni stesse, l'elenco nominativo delle imprese, nonche' la consistenza della forza lavoro impiegata ed i contratti collettivi applicati da tali imprese, come da queste comunicato. E' fatto comunque salvo il divieto di ogni forma di intermediazione di manodopera ed e' confermata la disciplina vigente in materia di sicurezza. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui al comma 6 riscontrata da parte dei competenti organismi e rilevata dal Ministero dei trasporti e della navigazione determina l'esclusione dal contributo per la parte delle lavorazioni effettuate dalle suddette imprese non regolarmente denunciate. Con successivo provvedimento sara' istituito un fondo di incentivazione degli investimenti atti a migliorare la produttivita' dei cantieri privilegiando quelli che eseguono l'intera lavorazione in Italia.
Testo vigente dal 3 dicembre 1998
