Art. 2 — Contributi per le costruzioni e trasformazioni navali
Le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 concernenti le unita' navali di cui all'articolo 2 del decreto-legge medesimo aventi autonoma propulsione, con esclusione dei galleggianti, delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso articolo 2. 2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura non superiore, rispettivamente, al 9 per cento ed al 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, recepisce le modifiche della misura delle aliquote di contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli stanziamenti autorizzati. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 28.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
Testo vigente dal 14 gennaio 2000
