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La partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per l'intervento nella SIR ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157, e' trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro. Relativamente alla partecipazione di cui al comma l, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 1 1 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il Comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un programma per il prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso. Il programma e' approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti in capo al Comitato di cui al comma 1 sono destinati, al termine delle liquidazioni, al Fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Agli stessi proventi fanno carico, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Il Comitato continua ad avvalersi anche del personale e delle strutture della Societa' iniziative e sviluppo di attivita' industriali (ISAI spa) in liquidazione verso corrispettivo da definirsi con convenzione approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Resta ferma, a favore del personale di ogni qualifica in servizio presso la stessa ISAI spa, la disposizione dell'articolo 6 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 1977, n. 267. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad avvalersi dei propri poteri di autotutela per definire, nei confronti del Comitato, l'ammontare globale delle tasse e imposte dovute dalle societa' del gruppo SIR a seguito degli avvisi di accertamento impugnati innanzi agli organi della giustizia tributaria dalle societa' medesime. Il predetto ammontare complessivo e' versato dal Comitato in unica soluzione. Si applica l'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410. Al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Il conto e' approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e produce gli effetti di cui all'articolo 2454 del codice Civile. Resta fermo il controllo sugli atti del Comitato esercitato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal magistrato delegato dal presidente della Corte dei conti nonche' dal dirigente nominato dal Ragioniere generale dello Stato.

Testo in vigore dal 22 maggio 1999 al 31 luglio 2010

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