Art. 34 — Fondo nazionale per la montagna
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Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: "regioni a statuto ordinario", sono aggiunte le seguenti: "alle regioni e province a statuto di autonomia speciale". Per il finanziamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono autorizzati limiti ti impegno quindicennali rispettivamente di lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 e di lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. A tal fine le comunita' montane sono autorizzate a contrarre mutui secondo criteri e modalita' che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale a Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 22 maggio 1999 al 1 gennaio 2013
