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A decorrere dal 30 giugno 1999 i fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'Istituto nazionale assicurazioni spa (INA spa), per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro, sono soppressi. Dalla stessa data cessa l'obbligo della contribuzione e le disponibilita' economiche esistenti presso i fondi soppressi sono trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in apposita evidenza contabile. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono determinati le modalita' ed i criteri per l'attuazione del presente articolo e in particolare per la regolamentazione delle posizioni maturate.

Testo in vigore dal 22 maggio 1999 al 15 dicembre 2004

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urn:nir:stato:legge:1999-05-17;144~art70 · fonte su Normattiva