Art. 8 — Disposizioni in materia di personale del Corpo di polizia penitenziaria
All'articolo 6, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, la parola: «istituto» e' sostituita dalle seguenti: «vigilanza e osservazione» e dopo la parola: «sezioni» e' inserita la seguente: «detentive». La tabella A del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.
Testo vigente dal 4 aprile 2025
