Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate

Art. 8Disposizioni in materia di personale del Corpo di polizia penitenziaria

All'articolo 6, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, la parola: «istituto» e' sostituita dalle seguenti: «vigilanza e osservazione» e dopo la parola: «sezioni» e' inserita la seguente: «detentive». La tabella A del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

Testo vigente dal 4 aprile 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-04-04;42~art8 · fonte su Normattiva