L'articolo 62 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e sostituito dal seguente: "I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichita' e d'arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000".

Testo vigente dal 13 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-03-01;44~art17 · fonte su Normattiva