Il primo comma dell'articolo 63 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' sostituito dal seguente: "Chiunque ometta la denuncia prevista dall'articolo 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 32 e' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000".

Testo vigente dal 13 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-03-01;44~art18 · fonte su Normattiva