Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza

Art. 43 — Modifiche all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2001, n. 7

All'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: "b-bis) le esposizioni, a scopo dimostrativo o promozionale, realizzate nell'ambito di congressi o convegni scientifici, a condizione che non superino i duemilacinquecento metri quadrati di superficie netta e che il momento congressuale sia nettamente prevalente;

  • b-ter)le esposizioni, a scopo dimostrativo, promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali di carattere politico, sociale, sindacale, di rappresentanza di categorie imprenditoriali o associativo, a condizione che non superino i mille metri quadrati di superficie netta e che il momento politico, sociale, sindacale o associativo sia nettamente prevalente".

Testo vigente dal 14 dicembre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-12-12;273~art43 · fonte su Normattiva